
STATUTO DELLA SOCIETA' STORICA PISANA
(emendato dall'assemblea del 28 gennaio 2000)
ART. 1°
E' costituita in Pisa l'associazione denominata
<<Società Storica Pisana>>, fondata da
un'assemblea di cultori di storia patria il 9 maggio 1930.
Essa si propone di promuovere gli studi comunque attinenti alla
storia di Pisa, di dare opera alla ricerca, conservazione,
pubblicazione e illustrazione del materiale storico relativo, di
diffondere la conoscenza della storia pisana, di organizzare
congressi e convegni.
La Società Storica Pisana è
apolitica e non ha fini
di lucro.
ART. 2°
Fanno parte della Società Storica Pisana Soci
onorari e Soci effettivi.
Sono eletti Soci onorari, dall'Assemblea generale dei Soci riuniti in
seduta su proposta del Consiglio Direttivo, studiosi illustri ed
altre persone che abbiano altamente meritato degli studi storici
pisani e toscani.
Sono Soci effettivi coloro che concorrono ai fondi sociali con la
somma annua deliberata dall'Assemblea. Chi intenda essere ammesso
alla Società Storica Pisana in qualità di Socio
effettivo deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della
Società stessa.
Possono essere nominati Soci aggregati gli studenti universitari su
proposta di un Socio effettivo accolta dal Consiglio Direttivo.
I Soci aggregati concorrono ai fondi sociali con una somma annua pari
alla metà della quota corrisposta dai Soci effettivi.
Tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale
hanno diritto al Bollettino Storico Pisano.
I Soci che per due anni successivi non abbiano corrisposto la quota
sociale sono sospesi dai diritti di Socio.
ART.3°
Il Consiglio Direttivo è composto di
quattordici membri, undici effettivi e tre supplenti, eletti dai Soci
effettivi, nel proprio seno, a maggioranza semplice, mediante voto
segreto espresso su scheda inviata a domicilio: lo spoglio delle
schede è fatto in assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. La eventuale vacanza
di un posto di membro effettivo del Consiglio Direttivo è
coperta ñ fino allo scadere di carica del Consiglio stesso
ñ dal primo dei membri supplenti, che diventa membro
effettivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti
almeno sei dei suoi membri effettivi.
Il Consiglio Direttivo provvede alla distribuzione, nel suo seno,
delle cariche sociali, eleggendo il Presidente, il Vice-Presidente,
il Segretario, l'Amministratore-Tesoriere e il Bibliotecario addetto
ai cambi. Esso dirige l'andamento amministrativo e l'attività
scientifica della Società, nomina il comitato di redazione del
Bollettino Storico Pisano, decide dell'ammissione di nuovi Soci.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, a
titolo consultivo, il direttore responsabile e il segretario di
redazione del Bollettino Storico Pisano, il direttore della
Biblioteca Universitaria di Pisa e il direttore dell'Archivio di
Stato di Pisa.
ART. 4°
L'assemblea dei Soci effettivi è convocata dal
Consiglio Direttivo in adunanza ordinaria ogni anno nel mese di
gennaio per l'approvazione della relazione sociale, del bilancio
consuntivo dell'anno sociale conchiuso il 31 dicembre precedente, e
delle linee di massima di attività e di spesa per l'anno in
corso.
L'assemblea è anche convocata in adunanza ordinaria quando si
debba procedere allo spoglio delle schede per la votazione del
Consiglio Direttivo e dei revisori.
L'assemblea è inoltre convocata in adunanza straordinaria ogni
volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando la
convocazione sia richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da
almeno dieci dei Soci effettivi. L'assemblea è valida in prima
convocazione quando sia presente almeno la metà pił uno dei
Soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti.Per le votazioni in assemblea è ammessa la delega
scritta. Ogni socio non puÚ averne pił di una.
ART.5°
Il bilancio consuntivo è sottoposto all'esame dei due revisori, che durano in carica tre anni. I due revisori effettivi e un revisore supplente sono eletti, fra i Soci effettivi, dall'assemblea dei Soci effettivi nella medesima circostanza e con le medesime modalità con cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Sussiste incompatibilità fra le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di revisore. In caso di temporaneo impedimento, e per la durata di esso, di uno dei revisori effettivi, subentra il revisore supplente.In caso di vacanza di un posto di revisore effettivo, subentra a tutti gli effetti il revisore supplente fino allo scadere del triennio.
ART. 6°
Le eventuali modificazioni del presente Statuto devono essere approvate da una assemblea dei Soci effettivi con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.
ART. 7°
Un eventuale scioglimento della Società Storica Pisana deve essere approvato da almeno i due terzi dei Soci effettivi mediante votazione segreta a domicilio: lo spoglio delle schede sarà fatto in assemblea.
ART. 8°
In caso di scioglimento della Società Storica Pisana, quanto essa abbia di capitali e di libri passerà alla Biblioteca Universitaria di Pisa. Gli atti sociali saranno depositati nell'archivio dell'Università di Pisa.